IMU 2013
ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA RATA DI SALDO
SCADENZA 16 DICEMBRE 2013
Il decreto legge N. 133 del 30/11/2013 ha stabilito che il versamento della rata di SALDO dell’IMU 2013 NON è dovuto per le seguenti categorie di immobili:
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Abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati di categoria A/1 A/8 A/9)
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Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
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Alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica
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Fabbricati rurali ad uso strumentale
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Terreni agricoli (già esenti in quanto zona collinare)
L’annullamento del pagamento della rata di saldo riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale, limitatamente a una sola pertinenza per ogni categoria catastale C/2, C/6, C/7. Nel caso di possesso di due pertinenze con la medesima categoria catastale, per una delle due si dovrà procedere al pagamento entro il 16 dicembre 2013.
L’IMU deve essere versta con modello F24 con l’indicazione dei sotto indicati codici tributo nell’apposita sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
ALIQUOTE
Le aliquote da utilizzare per il versamento della rata di acconto sono quelle deliberate per l’anno 2012:
IMMOBILE
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ALIQUOTA COMUNE
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ALIQUOTA STATO
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Abitazione principale (A/2, A/3 ,A/4, A/5, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 solo una per ciascuna categoria)
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NON DOVUTA
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Abitazione principale (A/1, A/8 ,A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 solo una per ciascuna categoria)
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0,4%
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Altri fabbricati
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0,76%
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Fabbricati inagibili (base imponibile ridotta al 50%)
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0,76%
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Fabbricati di interesse storico artistico (base imponibile ridotta al 50%)
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0,76%
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Aree edificabili
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0,76%
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Terreni agricoli
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ESENTI
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Fabbricati rurali strumentali
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NON DOVUTA
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Fabbricati gruppo D
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0,76%
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CODICI TRIBUTO
3912 – Abitazione principale e relative pertinenze (solo per le categorie catastali A/1, A/8, A/9)
3916 – Aree edificabili (interamente al Comune)
3918 – Altri fabbricati (interamente al Comune)
3925 – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (interamente allo Stato)
Si ricorda che il codice catastale del Comune di Briga Novarese da indicare sul modello F24 nello spazio “codice Comune” è B176
Sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.briga-novarese.no.it è presente il Banner CALCOLO IMU con cui è possibile effettuare i conteggi dell’IMU e stampare il modello F24 per il versamento.
AREE EDIFICABILI
Un’area è da considerare edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo .
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Con la deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 30.11.2009 sono stati determinati i valori medi come di seguito indicato
Classificazione
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€ / mq
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Art. 24 – Aree residenziali di completamento
Art. 25 – Aree residenziali soggette a SUE
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60,00
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Art. 26 – Aree produttive esistenti e confermate –
Aree produttive di completamento
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50,00
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Art. 28 – Aree produttive di nuovo impianto
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50,00
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Art. 29 – Aree commerciali esistenti e confermate
Art. 30 – Aree commerciali di nuovo impianto
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80,00
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Art. 31 – Aree destinate a nuovo impianto di attività terziarie - direzionali
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60,00
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Art. 32 – Aree per impianti ricettivi esistenti e confermate
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50,00
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Art. 33 – Aree destinate ad attività private per il tempo libero.
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10,00
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Si dovrà tener conto di quanto stabilito dalla deliberazione in relazione all’eventuale riduzione dei valori :
- Deprezzamento pari al 20% del valore base, computato sull’intera superficie, per le aree soggette a strumento urbanistico esecutivo di cui all’art. 25 – 28 – 30 – 31;
- Deprezzamento pari al 50% del valore base, computato sull’intera superficie, per le nuove aree edificabili inserite nel PRGC.